Articolo 20
Gli organi del Consorzio sono:
- L’Assemblea generale dei consorziati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente, se nominato;
- Il Collegio Sindacale, se nominato;
- Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Articolo 21
L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dei presenti Patti Consortili, obbligano tutti i consorziati. La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica, fax o comunicazione pubblica almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per la riunione; l’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno e l’indicazione della data e dell’ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.Il Presidente, dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre (3) giorni prima della riunione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’Assemblea per ogni convocazione. Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega.Ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia l’ammontare del contributo di ammissione sottoscritto e versato.
Articolo 22
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto (1/4) dei consorziati.
L’Assemblea Ordinaria:
- discute ed approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione,i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri;
- determina l’eventuale compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Probiviri;
- tratta tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che comunque siano all’ordine del giorno;
- delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.
Per la regolare costituzione dell’Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.L’Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.
Articolo 23
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per deliberare:
- sulle modifiche dei presenti Patti Consortili;
- sulla proroga della durata del Consorzio;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per Patti Consortili.
Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi (2/3) dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un terzo (1/3). Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti o rappresentati.
Articolo 24
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, variabile da tre (3) a nove (9), scelti fra i consorziati
La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata, di volta in volta, in sede di nomina del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri uscenti sono rieleggibili. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più membri e purché resti in carica la maggioranza dei suoi componenti, l’Assemblea deciderà se nominare un nuovo membro o nuovi membri o ridurre il numero dei membri affinchè siano sempre in numero dispari. Il nuovo assetto resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato dell’intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre (3) membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera o posta elettronica o fax da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per lariunione e contenente l’ordine del giorno e l’indicazione dell’ora del giorno e del luogo della riunione.Il Direttore partecipa al Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva, necessaria ma non vincolante, senza presenziare alla votazione.Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello di colui che presiede.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui:
- la compilazione del Bilancio consuntivo e preventivo;
- la predisposizione del Programma Annuale delle Attività;
- l’assunzione e l’inquadramento del personale dell’Ufficio e delle collaborazioni esterne; **la nomina del Direttore, la sua revoca nonché il suo compenso;
- l’irrogazione delle sanzioni, l’ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
- la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la predisposizione delle modifiche dei presenti Patti Consortili da sottoporre all’Assemblea straordinaria;
- la predisposizione del regolamento interno e la sua sottoposizione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione.Sono esclusi quei compiti che per legge o per patti consortili sono demandati al Presidente o all’Assemblea.La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.
Articolo 25
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente del Consorzio ed ad esso è attribuita in via esclusiva la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma consortile.I componenti il Consiglio di Amministrazione eleggono a maggioranza il Presidente ed, eventualmente, il Vice-Presidente.Il Presidente dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.Al Presidente è attribuito il compito:
- di convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- di firmare insieme al segretario gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- di eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora tale esecuzione non sia delegata ad uno o più membri;
- di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto;
- di dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.Il Presidente può riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura o a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria, può anche aprire libretti di deposito c/c bancari e postali e chiedere gli affidamenti necessari per la ordinaria gestione finanziaria del Consorzio.In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente, ove nominato.
Articolo 26
Il Direttore svolge i seguenti compiti:a)coordina tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Consorzio;b)cura l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Consorzio nel rispetto delle procedure vigenti;c)partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva, necessaria ma non vincolante, senza presenziare alla. votazione.Previa autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione, il Presidente può delegare alcune sue funzioni, tranne la rappresentanza del Consorzio, al Direttore.
Articolo 27
Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente e da due supplenti, scelti anche tra i non consorziati, tutti eletti dall’Assemblea con le modalità dei cui al superiore art. 21. Essi durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.Il Collegio Sindacale vigila sulla stretta osservanza dei Patti Consortili, dei regolamenti e delle deliberazioni consortili, ed adempiono a tutti gli uffici demandati dal codice civile al Collegio Sindacale. I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito registro.