Consorzio Parco Della Peranzana | Lo statuto
20
page-template-default,page,page-id-20,page-child,parent-pageid-9,wp-featherlight-captions,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,columns-4,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Lo statuto

TITOLO 1° (Denominazione, sede, durata e scopo)

Articolo 1

E’ costituito un Consorzio, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, che assume la denominazione: “CONSORZIO PARCO DELLA PERANZANA”, di seguito Consorzio.La sede del Consorzio è in ______________________, ove pure è la sede dell’Ufficio di cui al successivo art.19; tale sede, con delibera dell’Assemblea, potrà essere trasferita nell’ambito del territorio del Comune di San Severo. Per esigenze organizzative, potranno, altresì, istituirsi altri uffici, sia in Italia che all’estero.

Articolo 2

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone la qualificazione e lo sviluppo delle imprese consorziate, la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici dell’area del “Parco della Peranzana”, nonché il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali dei consorziati. Per area del Parco della Peranzana si intende il territorio amministrativo dei comuni di San Severo, Torremaggiore e San Paolo di Civitate nella provincia di Foggia.In particolare il Consorzio ha lo scopo di qualificare, tutelare, promuovere e commercializzare i prodotti tipici dell’area del Parco della Peranzana. Nello svolgimento delle sue attività il Consorzio:definisce programmi finalizzati al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;predispone il disciplinare di produzione dei prodotti dell’area anche in funzione di nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche, l’immagine e il consumo;fornisce alle imprese consorziate assistenza amministrativa, fiscale e legale al fine di tutelare la qualità e l’immagine dei prodotti oggetto di tutela, in Italia all’estero;partecipa o aderisce, su delibera dell’assemblea dei consorziati, a Enti e Istituzioni che si propongono il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio tra cui in particolare la tutela la promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici dell’area Parco della Peranzana;promuove direttamente iniziative o partecipa ad iniziative promozionali finalizzate alla tutela dell’immagine dei prodotti commercializzati.

Articolo 3

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). La sua durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall’art. 30.

Articolo 4

Il Consorzio può aderire ad altri organismi economici e sindacali nonché ad altri Organismi consortili che dimostrano interesse per gli scopi di cui al superiore art. 2.

TITOLO 2° (Consorziati)

Articolo 5

Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio:

  • a) tutti i produttori, trasformatori, condizionatori e commercializzatori di prodotti agricoli, agroalimentari tipici e/o di qualità controllata e certificata, operanti nel territorio del Parco della Peranzana siano essi persone fisiche o persone giuridiche;
  • b) le associazioni ed i Consorzi tra i soggetti di cui alla lettera a) ed altre associazioni che svolgono attività connesse o complementari con quelle di cui al precedente art. 2;
  • c) Enti di natura pubblica, di ricerca e ogni altra organizzazione che condivida le finalità di cui al precedente articolo 2.Detti soggetti non devono essere interdetti o inabilitati e/o falliti e non avere in corso alcuna procedura concorsuale.

Articolo 6

L’ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dall’interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza dei Patti Consortili, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità. Essa dovrà inoltre contenere: le generalità del richiedente, ovvero denominazione o ragione sociale, domicilio o sede, l’attività e la sede nella quale la stessa è svolta, il codice fiscale e la partita IVA;idonea documentazione attestante il controllo e la certificazione delle produzioni, se applicabile;l’indicazione delle quote del fondo consortile che si propone di sottoscrivere;l’eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione;il consenso scritto a favore del Consorzio, ai sensi del D. Lg. 196/2003 (privacy), al libero trattamento dei propri dati personali.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti di cui al superiore art.5, delibera a maggioranza numerica l’ingresso del nuovo consorziato. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è insindacabile. La delibera che respinge la domanda d’ammissione, non è soggetta ad impugnativa e l’aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici (12) mesi. La qualità di consorziato viene acquisita dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consiglio d’Amministrazione in conformità al disposto di cui all’art. 2612 del Codice Civile e previo versamento, da effettuarsi entro quindici giorni dalla comunicazione che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dell’importo del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all’art.17.

Articolo 8

L’ammissione al Consorzio impegna il consorziato a parteciparvi per almeno una gestione. Il suo impegno s’intenderà tacitamente e successivamente rinnovato per un eguale periodo. Il consorziato può recedere dal Consorzio mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, da inviarsi almeno novanta (90) giorni prima della scadenza del periodo di impegno. Il recesso diviene automaticamente operativo novanta (90) giorni dopo la data della comunicazione. Il consorziato recedente deve comunque regolarizzare il versamento delle quote e somme a qualsiasi titolo dovute al Consorzio sino al momento del recesso.

Articolo 9

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che:

  • abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione al Consorzio;
  • non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto;
  • si sia reso insolvente verso il Consorzio;
  • sia soggetto ad interdizione e fallimento;
  • per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
  • per inosservanza dei disciplinari di produzione;
  • arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o ai consorziati, che fomenti dissidi tra i consorziati e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Articolo 10

In caso di trasferimento di azienda a qualsiasi titolo, concorrendo le condizioni previste dal precedente art. 5, il nuovo titolare dell’impresa potrà richiedere l’ammissione al Consorzio entro novanta (90) giorni dal verificarsi dell’evento. L’ammissione sarà deliberata secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

Articolo 11

I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell’art. 2615 del CC, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla data stessa.

Articolo 12

Il consorziato escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsivoglia natura. La quota del consorziato escluso rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote. I contributi di gestione versati dal consorziato receduto o escluso, ancorchè corrisposti in via anticipata, non sono restituibili e saranno incamerati dal Consorzio a titolo di penalità ed utilizzati esclusivamente per la copertura delle spese di gestione. Se non anticipatamente versati, i contributi di gestione saranno comunque dovuti per il periodo di appartenenza al Consorzio. E’ fatto salvo il diritto del Consorzio all’indennizzo per ogni eventuale maggiore danno e/o spesa. Tale diritto sarà esercitato come da Regolamento. Il consorziato receduto o escluso perde qualsiasi diritto o beneficio derivante dall’appartenenza al Consorzio a far tempo dalla data di esclusione o del recesso.

TITOLO 3° (Obblighi e sanzioni)

Articolo 13

I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono all’ufficio di cui al successivo art. 19, mandato ai sensi dell’art. 1703 e seguenti del C.C. per quanto attiene agli scopi consortili di cui al superiore art. 2 e pertanto sono obbligati:

  • a sottoporsi a tutti i controlli da parte degli organi del Consorzio disposti dal Consiglio di Amministrazione e previsti dal regolamento di cui al successivo art. 31, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con i Patti Consortili e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che fossero richiesti;
  • a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e di pagare le penalità come previsto dai presenti patti consortili e dal regolamento interno, nonché di risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
  • ad osservare i presenti Patti Consortili, il regolamento interno, le deliberazioni consortili e di favorire gli interessi del Consorzio.

Articolo 14

Nei confronti del consorziato che non rispetti i presenti patti consortili, i regolamenti interni, i disciplinari di produzione e le direttive degli Organi consortili, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell’infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

  • censura con diffida;
  • sanzioni amministrative e/o pecuniarie nei limiti previsti da apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea;
  • esclusione dal Consorzio. Nessun provvedimento potrà comunque essere adottato se l’interessato non sia stato invitato, tramite fax o lettera raccomandata a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni. I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati agli interessati tramite fax o lettera raccomandata. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l’interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri di cui all’art. 29 ed il ricorso, validamente presentato, provoca la sospensione della sanzione.
TITOLO 4° (Fondo Consortile)

Articolo 15

Il fondo consortile è costituito:

  1. dalla quota di partecipazione al fondo consortile sottoscritta e versata da ciascuno dei consorziati all’atto dell’ingresso nel Consorzio, stabilita nella misura di euro 100,00 (cento/00);
  2. dall’importo delle penalità eventualmente pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
  3. dai contributi erogati da enti locali, nazionali, europei ed internazionali o da altri enti pubblici o privati;
  4. dai beni acquistati con i contributi di cui innanzi;
  5. da eventuali lasciti, donazioni, legati e liberalità, debitamente accettati;
  6. da ogni altro accantonamento costituito per il miglioramento dei servizi consortili e per la copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri.

Articolo 16

I Consorziati sono tenuti a corrispondere mediante versamento alla cassa sociale:

  • la quota di partecipazione al fondo consortile;
  • una quota di associazione quale contributo alla gestione del Consorzio;L’ammontare della misura della quota di partecipazione al fondo consortile può essere modificato dall’Assemblea dei consorziati.La quota di ammissione è intrasferibile, ad eccezione che per causa di morte. In ogni caso la quota di ammissione non ha diritto di rivalutazione come non dà diritto alcuno sul patrimonio del Consorzio, non può essere oggetto di pegno o altro vincolo.L’ammontare della quota di associazione quale contributo di gestione del Consorzio da versarsi dai singoli consorziati, sarà determinato anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni del Consorzio verso terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite l’Assemblea dovrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. Per la durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.Le contribuzioni delle Amministrazioni, Enti, Istituti ed Imprese di cui all’art. 15 saranno imputate a discrezione degli eroganti, al fondo consortile o quale contributo per la gestione del Consorzio.

Articolo 18

Per effetto dell’esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione. Tutti i costi e le spese di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno a carico delle consorziate in misura paritaria tra di esse.Conseguentemente ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione. Sono esclusi da tale contribuzione le associazioni di cui al punto b) dell’art.5. L’ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta del Bilancio Preventivo dallo stesso predisposto alla fine di ogni esercizio per l’esercizio successivo e approvato dall’assemblea. Il consorziato dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l’esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.

TITOLO 5° (Ufficio del Consorzio ed attività esterna)

Articolo 19

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’art.2, avvalendosi di un’organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di Ufficio. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal Consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o più consorziati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni consorziati secondo che all’operazione siano interessati uno o più consorziati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all’Ufficio. Il Consorzio garantisce l’adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall’art. 2615 del C.C.. Comunque nessuna operazione che comporti l’assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all’operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell’operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad esso relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal Regolamento Interno che non sia in contrasto con quanto previsto dai presenti Patti Consortili, circa l’adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

TITOLO 6° (Organizzazione del Consorzio)

Articolo 20

Gli organi del Consorzio sono:

  • L’Assemblea generale dei consorziati;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente, se nominato;
  • Il Collegio Sindacale, se nominato;
  • Il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Articolo 21

L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dei presenti Patti Consortili, obbligano tutti i consorziati. La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica, fax o comunicazione pubblica almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per la riunione; l’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno e l’indicazione della data e dell’ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.Il Presidente, dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre (3) giorni prima della riunione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’Assemblea per ogni convocazione. Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega.Ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia l’ammontare del contributo di ammissione sottoscritto e versato.

Articolo 22

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto (1/4) dei consorziati.
L’Assemblea Ordinaria:

  • discute ed approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
  • nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione,i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri;
  • determina l’eventuale compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Probiviri;
  • tratta tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che comunque siano all’ordine del giorno;
  • delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.

Per la regolare costituzione dell’Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.L’Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

Articolo 23

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per deliberare:

  • sulle modifiche dei presenti Patti Consortili;
  • sulla proroga della durata del Consorzio;
  • sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per Patti Consortili.

Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi (2/3) dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un terzo (1/3). Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti o rappresentati.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, variabile da tre (3) a nove (9), scelti fra i consorziati
La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata, di volta in volta, in sede di nomina del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri uscenti sono rieleggibili. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più membri e purché resti in carica la maggioranza dei suoi componenti, l’Assemblea deciderà se nominare un nuovo membro o nuovi membri o ridurre il numero dei membri affinchè siano sempre in numero dispari. Il nuovo assetto resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato dell’intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre (3) membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera o posta elettronica o fax da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per lariunione e contenente l’ordine del giorno e l’indicazione dell’ora del giorno e del luogo della riunione.Il Direttore partecipa al Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva, necessaria ma non vincolante, senza presenziare alla votazione.Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello di colui che presiede.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui:

  1. la compilazione del Bilancio consuntivo e preventivo;
  2. la predisposizione del Programma Annuale delle Attività;
  3. l’assunzione e l’inquadramento del personale dell’Ufficio e delle collaborazioni esterne; **la nomina del Direttore, la sua revoca nonché il suo compenso;
  4. l’irrogazione delle sanzioni, l’ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
  5. la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  6. la predisposizione delle modifiche dei presenti Patti Consortili da sottoporre all’Assemblea straordinaria;
  7. la predisposizione del regolamento interno e la sua sottoposizione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione.Sono esclusi quei compiti che per legge o per patti consortili sono demandati al Presidente o all’Assemblea.La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Articolo 25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente del Consorzio ed ad esso è attribuita in via esclusiva la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma consortile.I componenti il Consiglio di Amministrazione eleggono a maggioranza il Presidente ed, eventualmente, il Vice-Presidente.Il Presidente dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.Al Presidente è attribuito il compito:

  1. di convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
  2. di firmare insieme al segretario gli atti del Consiglio di Amministrazione;
  3. di eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora tale esecuzione non sia delegata ad uno o più membri;
  4. di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto;
  5. di dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
  6. di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
  7. di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
  8. di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.Il Presidente può riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura o a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria, può anche aprire libretti di deposito c/c bancari e postali e chiedere gli affidamenti necessari per la ordinaria gestione finanziaria del Consorzio.In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente, ove nominato.

Articolo 26

Il Direttore svolge i seguenti compiti:a)coordina tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Consorzio;b)cura l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Consorzio nel rispetto delle procedure vigenti;c)partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva, necessaria ma non vincolante, senza presenziare alla. votazione.Previa autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione, il Presidente può delegare alcune sue funzioni, tranne la rappresentanza del Consorzio, al Direttore.

Articolo 27

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente e da due supplenti, scelti anche tra i non consorziati, tutti eletti dall’Assemblea con le modalità dei cui al superiore art. 21. Essi durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.Il Collegio Sindacale vigila sulla stretta osservanza dei Patti Consortili, dei regolamenti e delle deliberazioni consortili, ed adempiono a tutti gli uffici demandati dal codice civile al Collegio Sindacale. I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito registro.

TITOLO 7° (Esercizio sociale e bilancio)

Articolo 28

Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il Bilancio Consuntivo da presentare all’Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo.Il Bilancio Consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre d’ogni anno.Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell’esercizio rendicontato, non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i consorziati, ma dovranno essere accantonati in un apposito fondo per essere reinvestiti entro i due (2) anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti.Il deposito del Bilancio Consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.Annualmente, il Consiglio di Amministrazione predispone, entro il trenta (30) settembre, un progetto di Bilancio Preventivo destinato ad essere presentato ai consorziati Enti Pubblici ed Organizzazioni definite al punto c dell’art. 5 affinchè sia sottoposto all’approvazione dei rispettivi organismi interni.Entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte degli Enti e, comunque, entro il trenta (30) novembre, il Consiglio di Amministrazione redigerà, sulla scorta degli stanziamenti deliberati dagli Enti Pubblici consorziati, il Bilancio Preventivo, che dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Articolo 29

Copia del bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale, deve restare depositata presso la sede del Consorzio durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea generale.Il Bilancio e le relazioni possono essere esaminate da ogni consorziato.

TITOLO 8° (Controversie, scioglimento e liquidazione)

Articolo 30

I consorziati e il Consorzio sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nei Patti Consortili, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio d’Amministrazione.Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere, quale arbitro, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli consorziati e il Consorzio, nonché le controversie tra consorziato e consorziato, sempre relativamente ai rapporti consortili.Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità e con lodo inappellabile; il lodo è impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 827 e seguenti del cod. proc. civ. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea dei consorziati, dura in carica tre (3) anni ed è composto di tre (3) membri effettivi. Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei consorziati.Per la nomina dei componenti valgono le norme stabilite per il Consiglio d’Amministrazione.Nel caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dei Patti Consortili deve essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da tre (3) membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai primi due designati ed, in caso di mancato accordo, dal presidente della Camera di Commercio di Foggia.Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedura.

Articolo 31

L’Assemblea, in caso di scioglimento del Consorzio e con la maggioranza stabilita dal superiore art.22, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i consorziati, stabilendone i poteri.In tal caso, e comunque in caso di cessazione del Consorzio, l’intero patrimonio consortile residuo risultante dal bilancio finale deve essere devoluto ad organismi con finalità analoghe a quelle del Consorzio, ad ONLUS o a fini di pubblica utilità.

SezioneTITOLO 9° (Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 32

Per l’esecuzione e l’attuazione dei presenti Patti Consortili, sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura del Consiglio d’Amministrazione che dovrà essere approvato dall’Assemblea.Fra l’altro il regolamento dovrà:

  • stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
  • stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
  • regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

Il Regolamento Interno non potrà in nessun caso prevedere deroghe e/o eccezioni al presente Statuto.Il Regolamento Interno andrà in vigore dal giorno dell’Assemblea in cui sarà approvato dai consorziati.

Articolo 33

Per la prima volta, la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la nomina degli stessi, nonchè la nomina del Direttore del Consorzio sono effettuate dai consorziati con l’atto costitutivo. Per quanto non è previsto dai presenti patti consortili valgono le disposizioni del Codice Civile.